STATUTO

Associazione FABLAB BITONTO codice fiscale n. 93459620725

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

L’Associazione FABLAB BITONTO, ha sede legale in Bitonto al Viale delle Nazioni s.n.c.. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comu­ne di Bitonto non comporta modifica dello Statuto, salvo appo­sita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunica­zione agli uffici competenti. L’associazione ha durata illimitata. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico na­zionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “ente del Terzo settore” dovranno es­sere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “FABLAB BITONTO ETS” oppure “FABLAB BITONTO Ente del Terzo settore”. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “ente del Terzo settore” o l’acro­nimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunica­zioni al pubblico. Non ha finalità e non persegue scopo di lucro. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con deli­bera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 9 CTS), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.2 – Scopi e Attività istituzionali

L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la pro­pria attività istituzionale sui principi della democrazia e della partecipazione sociale. Ha come principi informatori l’assenza di fini di lucro o di carattere economico, l’eletti­vità e la gratuità delle cariche associative, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. E’ una realtà associativa pensata e creata sul modello propo­sto dalla FabAccademy del Center for Bits and Atoms (CBA) del MIT, e quindi legata ad una rete internazionale di laboratori i quali condividono la filosofia Maker e sottoscrivono la “Fab Charter”. E’ un centro all’interno del quale le aziende possono speri­mentare, imparare ad utilizzare nuove tecnologie e realizzare prototipi innovativi a basso costo, offrendo ad esempio i se­guenti servizi:

-l’utilizzo di spazi di coworking (es. piccoli spazi di lavo­ro, sale riunioni, sala convegni, etc.);

-ricevere i servizi connessi allo svolgimento dell’attività nello spazio di coworking (es. fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento, fotocopiatrice, telefono, fax, segrete­ria, parcheggio, pulizia locali, internet, etc.);

-l’utilizzo di macchinari, strumenti ed attrezzature, hard­ware e software, da utilizzare nello spazio di coworking.

L’Associazione ha le seguenti finalità:

-promuovere e valorizzare le diverse attività proposte dagli associati, coerenti con la filosofia dell’Ente;

-propugnare e divulgare l’utilizzo di mezzi di prototipazione e di fabbricazione digitale;

-condividere, a livello planetario, progetti realizzati a li­vello locale attraverso l’utilizzo della rete internet; e vi­ceversa riprodurre e promuovere, a livello locale, progetti realizzati altrove e condivisi attraverso l’utilizzo degli stessi metodi;

-offrire un luogo di scambio e di creazione; -munirsi dei macchinari necessari a coprire i vari livelli di fabbricazione digitale; -promuovere la ricerca scientifica su vari livelli.

L’Associazione opera, dunque, nei seguenti settori:

-attività di educazione, istruzione e formazione professiona­le;

-attività di formazione universitaria e post-universitaria; ­offrire formazione per lo sviluppo delle competenze del perso­nale del comparto scuola;

-attività di ricerca e sviluppo nei temi della manifattura digitale, dell’innovazione tecnologica, dell’industria 4.0, etc.;

-ricerca scientifica anche di particolare interesse sociale; -attività volta a sostenere il sistema produttivo fornendo servizi alle PMI, alle microimprese e all’artigianato per fa­vorire:
a) la nascita di nuovi investimenti e attività produttive;
b) lo sviluppo del sistema produttivo attuale;
c) la tutela e la crescita economica, dell’occupazione e l’at­trattività del territorio;

-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura tecnolo­gica e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive sue modificazioni;

-attività volta ad offrire servizi tipici di un laboratorio di fabbricazione digitale (FABLAB deriva da fabrication labo­ratory).

Per raggiungere gli scopi statutari l’Associazione svolge le seguenti attività che rientrano fra quelle previste tassativa­mente dall’art.5, comma 1, del Codice del Terzo settore e del­le norme in materia di accreditamento degli organismi di for­mazione professionale: 

a. formazione e qualificazione delle Risorse Umane, speci­ficatamente formazione professionale convenzionata con P.A., formazione di base, istruzione e la formazione dei giovani fi­no a diciotto anni nell’ambito dei percorsi Obbligo di Istru­zione, Diritto-Dovere, IeFP, formazione superiore formazione post laurea, formazione continua, alta formazione e formazione d’ eccellenza, formazione dei Formatori;

b. promozione, ideazione, progettazione, assistenza e moni­toraggio, organizzazione; gestione e realizzazione, a titola­rità propria o in forma associata o delegata, in Italia o all’Estero, di interventi, progetti, programmi, azioni, corsi di formazione professionale, di aggiornamento, di specializza­zione, di perfezionamento, di qualificazione, di riconversio­ne, di reinserimento e di riqualificazione, in tutti i settori e anche autorizzati, approvati, finanziati o co-finanziati, e comunque affidati a qualsiasi titolo anche ai sensi delle nor­me comunitarie, nazionali e regionali vigenti, da Unione Euro­pea, Stato, Regioni, enti Locali, enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni, imprese, privati e altri organismi comunita­ri, nazionali, regionali o locali, rivolti a cittadini italia­ni e stranieri, residenti e non, giovani, disoccupati, donne, fasce deboli (es. diversamente abili, tossicodipendenti, dete­nuti, ecc), lavoratori dipendenti e autonomi, quadri azienda­li, imprenditori, pubblici dipendenti e dirigenti, e a qual­siasi persona fisica e giuridica, italiana e straniera, pub­blica o privata;

c. orientamento, informazione, istruzione, educazione, for­mazione professionale, counselling, bilanci e certificazione delle competenze, accompagnamento e inserimento al lavoro, ap­prendistato, collocamento, creazione di impresa o avviamento ad attività autonome, organizzazione di stage e tirocini, cor­si residenziali e attività connesse, visite di studio, viaggi, educational, transfert;

d. selezione delle risorse umane, analisi del potenziale e dei ruoli professionali;

e. corsi per cittadini italiani residenti all’estero, in­terventi formativi, di assistenza tecnica e di inserimento la­vorativo per le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo;

f. assistenza alla creazione/innovazione di impresa e ai piani di sviluppo, start up aziendale;

g. formazione, istruzione scolastica privata anche parita­ria, percorsi educativi rivolti a persone fisiche, a persone giuridiche, enti morali, associazioni, enti locali, enti pub­blici e pubbliche amministrazioni, italiane o straniere;

h. interventi formativi per dirigenti, docenti e personale della Pubblica Istruzione e del sistema universitario, forma­zione del personale docente;

i. interventi per favorire l’inserimento professionale del­le “fasce deboli” del mercato del lavoro;

j. formazione professionale e percorsi di apprendimento, anche a distanza (open and distance learning, e-learning, ac­tion learning, learning on the job, ecc); in particolare for­mazione negli ambiti indicati dalla direttiva Ministeriale 170/2016 e precisamente: innovazione didattica e didattica di­gitale, didattica per competenze e competenze trasversali; sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; didat­tica delle singole discipline previste dagli ordinamenti;

k. partecipazione a progetti e azioni inseriti in Programmi internazionali, comunitari, nazionali, regionali e locali ed accesso ai relativi finanziamenti e candidatura, presentazione e sostegno a progetti coerenti con gli obbiettivi;

l. consulenza e progettazione per l’accesso ad agevolazioni e finanziamenti nell’ambito di programmi comunitari, naziona­li, regionali e locali;

m. interventi in partenariato con organismi internazionali, nazionali, regionali e locali;

n. cooperazione nazionale e internazionale;

o. progetti di qualità e sviluppo organizzativo nella Pub­blica Amministrazione e Enti Locali;

p. tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio arti­stico, culturale e storico, comprese le biblioteche ed altri beni culturali;

q. tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;

r. promozione delle pari opportunità e delle donne sul pia­no culturale, sociale, economico e passerelle di solidarietà per le fasce deboli sul mercato del lavoro;

s. commercio elettronico, web designer e internet marketin­g, studi grafici, nell’area sociale, equo e solidale;

t. automazione, innovazione tecnologica e servizi informa­tici e telematici;

u. ideazione produzione, stampa e diffusione, di testi, au­dio video, cd rom, software, ecc.;

v. organizzazione di seminari, congressi, convegni, mostre, tavole rotonde, meeting;

w. organizzazione, partecipazione a manifestazioni cultura­li, economiche, giuridiche e sociali;

x. studi, indagini e ricerche, ricerca scientifica, socia­le, economica;

y. assistenza sociale, socio-sanitaria e beneficenza. L’Associazione può svolgere, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di inte­resse generale di cui all’art. 5 del CTS, a condizione che es­se siano secondarie e strumentali, connesse alle precedenti e coerenti con le finalità dell’Associazione, e siano svolte se­condo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L’Associazione può, altresì, raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale e attività di in­teresse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso. L’associazione si dedicherà ad attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell’uomo, della cultura e della società, e utilizzare tali conoscenze per prevedere nuove applicazioni; potrà mettere a disposizione per ogni ricercatore una somma mensile pari ad almeno il dop­pio dell’assegno sociale, nonchè fondi da impegnare per le spese per il viaggio di ritorno nonché per la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari od, in alternativa, per l’iscrizione al Servizio sa­nitario nazionale. Potrà inoltre farsi carico delle spese con­nesse all’eventuale condizione di irregolarità del ricercato­re, compresi i costi relativi all’espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza.

Art. 3 – Associati e loro diritti e doveri

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dell’assenza di discriminazione tra le persone, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli asso­ciati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Asso­ciazione. Il termine “Associati” indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attiva­mente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzio­nale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazio­ne. Sono associati quelli che sottoscrivono il presente statuto e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell’organo amministrativo. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sem­pre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.8, del presente Statuto. Gli associati hanno il diritto di:

a. partecipare in Assemblea con diritto di voto diretto o per delega, compreso il diritto di elettorato attivo e passi­vo;

b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;

c. svolgere il lavoro preventivamente concordato;

d. esaminare i libri sociali (libro degli associati, libro
dei verbali dell’assemblea, libro dei verbali del consiglio
direttivo).  Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consi­glio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è eserci­tata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo, con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’associazione;

e. recedere dall’appartenenza all’associazione.

Gli associati hanno il dovere di:

a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle fi­nalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rap­porti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b. adempiere, nel rispetto dello Statuto, in modo solleci­to, collaborativo e secondo buona fede, agli obblighi derivan­ti dallo statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, tra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’asso­ciazione mediante il pagamento della quota associativa;

c. versare l’eventuale quota associativa e i contributi nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;

d. a prestare il lavoro preventivamente concordato. La quota o contributo associativo è personale e oltre che non trasferibile non è mai rivalutabile.

 

Art. 4 – Ammissione degli Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Di­rettivo.

3. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo re­stando in ogni caso il diritto al recesso.

4. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne ab­bia interesse presenta domanda per iscritto all’Organo ammini­strativo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda, oltre alle proprie generalità e al curriculum vitae et studiorum, deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a parteci­pare alla vita associativa.

5. Sull’istanza si pronuncia l’Organo amministrativo con deliberazione motivata, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di inte­resse generale svolte, da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.

6. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo asso­ciato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

7. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motiva­to e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordina­ria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento del­

la comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garan­tito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

8. Le domande di ammissione presentate da soggetti minoren­ni dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà ge­nitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

 

Art. 5 – Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualifica di associato è a tempo indeterminato. La qualità di associato si perde per:

a. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versa­to all’Associazione;

b. mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall’inizio dell’esercizio so­ciale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statu­to.

 

L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:

a. comportamento contrastante con gli scopi dell’Associa­zione;

b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regola­mentari o delle deliberazioni degli organi sociali, ovvero che sia inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato;

c. aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Di­rettivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla da­ta della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Diret­tivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad atte­starne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istan­za. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il di­ritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato in­teressato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzio­ne delle quote associative versate né ha alcun diritto sul pa­trimonio dell’Associazione. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusio­ne l’associato può essere riammesso.

Art. 6 – Volontari

L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indi­retto. I volontari possono essere iscritti in apposito registro dei volontari.

Art. 7 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione: -l’Assemblea degli associati; -l’Organo di Amministrazione denominato Consiglio Diret­tivo; -il Presidente; -l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al ve­rificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore; -l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al ve­rificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun mo­do essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e pas­sivo.

Art. 8 – Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L’assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associa­zione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. L’assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente co­

 

In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favo­revole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qua­lunque sia il numero degli associati intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggio­ranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. È compito dell’Assemblea ordinaria:

a. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Con­siglio Direttivo;

b. approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

c. approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, se previsto e obbligatorio per legge;

d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

e. eleggere e revocare i componenti dell’organo di control­lo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;

f. eleggere e revocare l’organo di revisione, obbligatoria­mente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;

g. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;

h. approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statu­to e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli or­gani sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo setto­re, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confron­ti;

j. deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Diret­tivo o da altro organo sociale o sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

 

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in pri­ma convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convoca­zione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del pa­trimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. È compito dell’Assemblea straordinaria:

a. deliberare sulle proposte di modifica dell’atto costitu­tivo e dello Statuto;

b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

 

B) Convocazione

L’assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. L’Assemblea può essere inoltre convocata:

a. ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la ne­cessità o su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Diret­tivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve prov­vedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svol­gersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei ter­mini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve proce­dere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assem­blea. L’assemblea è convocata per iscritto mediante avviso, conte­nente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adu­nanza, sia di prima che di seconda convocazione oltre che gli argomenti all’ordine del giorno, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indi­rizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione

 

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota asso­ciativa annuale. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’asso­ciato. Gli associati che non sono iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. Ciascun associato esprime un solo voto. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’asso­ciato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappre­sentanza dell’associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. Il voto si esercita in modo palese; si procede a scrutinio se­greto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

D) Svolgimento

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal componente più anzia­no in carica del Consiglio Direttivo o in assenza anche di questo, dall’associato indicato dall’assemblea stessa; la ver­balizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un se­gretario nominato dal presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassun­te in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbaliz­zante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione. Il presidente dell’assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e ga­rantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno eserci­zio dei propri diritti di associato; il presidente dell’assem­blea può ammettere intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. L’Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea posso­no svolgersi con modalità non contestuali ossia in audio o vi­deo conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accer­tamento dell’identità degli intervenuti non personalmente pre­senti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipa­re alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbaliz­zante. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collega­mento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla so­spensione saranno valide.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l’organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo di:

a. assicurare il conseguimento delle finalità istituziona­li;

b. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

c. redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

d. redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, se previsto e obbligatorio per legge;

e. nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segreta­rio dell’Associazione;

f. decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;

g. redigere gli eventuali regolamenti interni per il fun­zionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

h. decidere l’eventuale quota associativa annuale ed even­tuali quote di ingresso, determinandone l’ammontare;

i. deliberare la convocazione dell’Assemblea;

j. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti ester­ni;

k. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

l. curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;

m. sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;

n. consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque deno­minate anche mediante partecipazione ad ATI (Associazione Tem­poranee di Imprese), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità si­mili o assimilate;

o. conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il com­pimento di singoli atti;

p. promuovere e organizzare gli eventi associativi;

q. deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

r. compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimo­niali riferiti o riferibili all’Associazione, tra i quali ac­quistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o ri­nunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impie­go dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e provate e con la Pubblica Amministrazione;

s. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attri­buito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

t. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazio­ne;

u. compiere qualunque atto di gestione che non sia espres­samente demandato all’assemblea o di competenza di altri Orga­ni. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi componenti il potere di compiere determinati atti o categorie di atti determinati in nome e per conto dell’Associazione. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

 

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea tra gli asso­ciati in regola con il versamento della eventuale quota asso­ciativa e si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 7 (sette) determinato dall’assemblea in sede di nomi­na. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 5 (cinque) eserci­zi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo a quello in corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: -onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale; -professionalità misurata sulle specifiche attività isti­tuzionali; -indipendenza di interessi che siano divergenti o con­fliggenti con quelli propri dell’Associazione. Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche tem­poranea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uf­fici direttivi. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, an­che con eventuali funzioni di Tesoriere per la tenuta dei li­bri contabili dell’associazione.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più con­siglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea convocata dopo l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual­volta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richie­sta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di stru­mento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 4 (quattro) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione o di mancato rispetto dei ter­mini di preavviso, quando siano presenti tutti i suoi compo­nenti in carica, purché i componenti dell’Organo di controllo siano stati informati e non vi si oppongano. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di inter­venire, senza diritto di voto, i componenti dell’Organo di controllo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presie­duto da altro Consigliere individuato tra i presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le de­liberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componen­ti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò apposi­tamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adu­nanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conserva­to nella sede dell’Associazione. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ri­corrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verba­le: a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accer­

tamento dell’identità degli intervenuti non personalmente pre­senti; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipa­re alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbaliz­zante.

D) Doveri dell’ufficio

I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecuti­ve è considerato dimissionario. Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività

o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompati­bili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’imma­gine dell’Ente o al buon corso dell’attività. I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agi­re in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono te­nuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.

E) Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consi­glio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per: a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associa­zione; c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui al prece­dente punto B); d) perdita della qualità di associato a seguito del verifi­carsi di una o più delle cause previste dall’art.5 del presen­te Statuto. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Diret­tivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in ca­rica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo

provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consi­glieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consi­glieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Art. 10 -Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei con­fronti di terzi e in giudizio. È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede cu­randone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinando il la­voro. Dura in carica 5 (cinque) esercizi ed è rieleggibile. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Di­rettivo con le stesse modalità previste per l’elezione. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, ras­segnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associa­zione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b. curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d. convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di com­petenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. Il Presidente potrà altresì delegare il Vice Presidente all’espletamento di parte delle funzioni, con apposita e det­tagliata delega. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente o assenza o di impedimento o di cessazione del Presidente, per qualsivoglia motivo, le relative funzioni sono svolte dal Vi­cepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ulti­mo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

 

Art. 11 -Organo di controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto op­portuno, l’assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di no­mina.

È compito dell’organo di controllo:

a. vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b. vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo con­creto funzionamento;

c. esercitare il controllo contabile;

d. esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e. attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato re­datto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo set­tore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, in tal caso l’organo di controllo deve esse­re costituito interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazio­ne dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consi­glieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti l’Organo di controllo hanno diritto a partecipa­re, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Diret­tivo e a quelle dell’Assemblea che approva il bilancio.

 

B) Composizione

Al di fuori dei casi in cui l’organo di controllo è obbligato­rio, qualora l’associazione scelga comunque di nominarlo, il componente (in caso di organo monocratico) o almeno uno dei componenti (in caso di organo collegiale) deve essere un revi­sore legale iscritto nell’apposito registro. Nei casi in cui l’organo di controllo sia obbligatorio ai sen­si dell’art.30, c.2, del Codice del Terzo settore, questo può essere: a) monocratico: in tal caso l’unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, cioè tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro; b) collegiale: l’Organo di controllo è composto di tre mem­bri scelti fra persone non associate, in tal caso i predetti

requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei suoi com­ponenti.In tal caso, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli as­sociati. Esso nomina al proprio interno un Presidente. L’Organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. La scadenza dell’Organo di controllo può non coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra quinquen­nale. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più mem­bri dell’organo di controllo collegiale decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzio­ne degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non posso­no ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Art. 12 -Organo di revisione

L’organo di revisione, qualora nominato nei casi previsti dal­la legge ovvero sia ritenuto opportuno dall’Assemblea, è for­mato da un unico componente iscritto al registro dei revisori legali dei conti, eletto dall’Assemblea,o una società di revi­sione iscritti nell’apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono esse­re scelti fra i revisori legali iscritti nell’apposito regi­stro. L’organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni e il suo componente è rieleggibile. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo di revisione decada dall’incarico prima della sca­denza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea. Il componente dell’organo di revisione deve essere indipenden­te ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed impar­ziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Art. 13 -Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

A) Composizione

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimen­to dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo persegui­mento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità socia­le. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avan­zi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondato­ri, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed al­tri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rap­porto associativo. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • contributi degli associati e quote associative;
  • erogazioni e contributi pubblici e privati;
  • contributi e finanziamenti di organismi e istituzioni europee e internazionali;
  • introiti derivanti da convenzioni, da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque tito­lo,
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche ammi­nistrazioni;
  • eccedenze di bilancio;
  • proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Si compone di: a) un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero). Il Fondo di dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un re­visore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali. Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza; b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio.

 

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività isti­tuzionale così come definita dal presente Statuto all’art.2. In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione,

fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, la­voratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di uti­li le seguenti attività: -La corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiun­que rivesta cariche sociali, di compensi individuali non pro­porzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli pre­visti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; -La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri­spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai con­tratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze atti­nenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fi­ni dello svolgimento delle attività di interesse generale; -L’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, sen­za valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale; -Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a con­dizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati

o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi ammini­strativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo ope­rino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti fino al terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ra­gione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazio­ni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse ge­nerale; -La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e da­gli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l’Organo di controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare. Art. 14 -Bilancio L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve proce­dere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la se­de dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associa­to, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. Il bilancio di esercizio è redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà con­to di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di controllo e/o dal revisore. Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consi­glio Direttivo. Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel registro Unico Nazionale del Ter­zo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previ­ste dalla Legge. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve esse­re pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Asso­ciazione o nel sito internet della rete associativa di appar­tenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corri­spettivi attribuiti ai componenti il Consiglio Direttivo, all’Organo di controllo, ai Dirigenti, nonché Associati.

 

Art. 15 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quar­ti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positi­vo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art.16 -Libri sociali e registri

L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a. il libro degli associati;

b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consi­glio Direttivo. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle de­liberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qua­lora questo sia stato nominato. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari nel caso in cui svolgano la loro attività in modo non occasio­nale.

 

Art. 17 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attua­tive dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.