Associazione FABLAB BITONTO codice fiscale n. 93459620725
Art. 1 – Denominazione, sede e durata
L’Associazione FABLAB BITONTO, ha sede legale in Bitonto al Viale delle Nazioni s.n.c.. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Bitonto non comporta modifica dello Statuto, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L’associazione ha durata illimitata. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ETS” o l’indicazione di “ente del Terzo settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “FABLAB BITONTO ETS” oppure “FABLAB BITONTO Ente del Terzo settore”. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Non ha finalità e non persegue scopo di lucro. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 9 CTS), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.2 – Scopi e Attività istituzionali
L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale sui principi della democrazia e della partecipazione sociale. Ha come principi informatori l’assenza di fini di lucro o di carattere economico, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. E’ una realtà associativa pensata e creata sul modello proposto dalla FabAccademy del Center for Bits and Atoms (CBA) del MIT, e quindi legata ad una rete internazionale di laboratori i quali condividono la filosofia Maker e sottoscrivono la “Fab Charter”. E’ un centro all’interno del quale le aziende possono sperimentare, imparare ad utilizzare nuove tecnologie e realizzare prototipi innovativi a basso costo, offrendo ad esempio i seguenti servizi:
-l’utilizzo di spazi di coworking (es. piccoli spazi di lavoro, sale riunioni, sala convegni, etc.);
-ricevere i servizi connessi allo svolgimento dell’attività nello spazio di coworking (es. fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento, fotocopiatrice, telefono, fax, segreteria, parcheggio, pulizia locali, internet, etc.);
-l’utilizzo di macchinari, strumenti ed attrezzature, hardware e software, da utilizzare nello spazio di coworking.
L’Associazione ha le seguenti finalità:
-promuovere e valorizzare le diverse attività proposte dagli associati, coerenti con la filosofia dell’Ente;
-propugnare e divulgare l’utilizzo di mezzi di prototipazione e di fabbricazione digitale;
-condividere, a livello planetario, progetti realizzati a livello locale attraverso l’utilizzo della rete internet; e viceversa riprodurre e promuovere, a livello locale, progetti realizzati altrove e condivisi attraverso l’utilizzo degli stessi metodi;
-offrire un luogo di scambio e di creazione; -munirsi dei macchinari necessari a coprire i vari livelli di fabbricazione digitale; -promuovere la ricerca scientifica su vari livelli.
L’Associazione opera, dunque, nei seguenti settori:
-attività di educazione, istruzione e formazione professionale;
-attività di formazione universitaria e post-universitaria; offrire formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola;
-attività di ricerca e sviluppo nei temi della manifattura digitale, dell’innovazione tecnologica, dell’industria 4.0, etc.;
-ricerca scientifica anche di particolare interesse sociale; -attività volta a sostenere il sistema produttivo fornendo servizi alle PMI, alle microimprese e all’artigianato per favorire:
a) la nascita di nuovi investimenti e attività produttive;
b) lo sviluppo del sistema produttivo attuale;
c) la tutela e la crescita economica, dell’occupazione e l’attrattività del territorio;
-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura tecnologica e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive sue modificazioni;
-attività volta ad offrire servizi tipici di un laboratorio di fabbricazione digitale (FABLAB deriva da fabrication laboratory).
Per raggiungere gli scopi statutari l’Associazione svolge le seguenti attività che rientrano fra quelle previste tassativamente dall’art.5, comma 1, del Codice del Terzo settore e delle norme in materia di accreditamento degli organismi di formazione professionale:
a. formazione e qualificazione delle Risorse Umane, specificatamente formazione professionale convenzionata con P.A., formazione di base, istruzione e la formazione dei giovani fino a diciotto anni nell’ambito dei percorsi Obbligo di Istruzione, Diritto-Dovere, IeFP, formazione superiore formazione post laurea, formazione continua, alta formazione e formazione d’ eccellenza, formazione dei Formatori;
b. promozione, ideazione, progettazione, assistenza e monitoraggio, organizzazione; gestione e realizzazione, a titolarità propria o in forma associata o delegata, in Italia o all’Estero, di interventi, progetti, programmi, azioni, corsi di formazione professionale, di aggiornamento, di specializzazione, di perfezionamento, di qualificazione, di riconversione, di reinserimento e di riqualificazione, in tutti i settori e anche autorizzati, approvati, finanziati o co-finanziati, e comunque affidati a qualsiasi titolo anche ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, da Unione Europea, Stato, Regioni, enti Locali, enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni, imprese, privati e altri organismi comunitari, nazionali, regionali o locali, rivolti a cittadini italiani e stranieri, residenti e non, giovani, disoccupati, donne, fasce deboli (es. diversamente abili, tossicodipendenti, detenuti, ecc), lavoratori dipendenti e autonomi, quadri aziendali, imprenditori, pubblici dipendenti e dirigenti, e a qualsiasi persona fisica e giuridica, italiana e straniera, pubblica o privata;
c. orientamento, informazione, istruzione, educazione, formazione professionale, counselling, bilanci e certificazione delle competenze, accompagnamento e inserimento al lavoro, apprendistato, collocamento, creazione di impresa o avviamento ad attività autonome, organizzazione di stage e tirocini, corsi residenziali e attività connesse, visite di studio, viaggi, educational, transfert;
d. selezione delle risorse umane, analisi del potenziale e dei ruoli professionali;
e. corsi per cittadini italiani residenti all’estero, interventi formativi, di assistenza tecnica e di inserimento lavorativo per le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo;
f. assistenza alla creazione/innovazione di impresa e ai piani di sviluppo, start up aziendale;
g. formazione, istruzione scolastica privata anche paritaria, percorsi educativi rivolti a persone fisiche, a persone giuridiche, enti morali, associazioni, enti locali, enti pubblici e pubbliche amministrazioni, italiane o straniere;
h. interventi formativi per dirigenti, docenti e personale della Pubblica Istruzione e del sistema universitario, formazione del personale docente;
i. interventi per favorire l’inserimento professionale delle “fasce deboli” del mercato del lavoro;
j. formazione professionale e percorsi di apprendimento, anche a distanza (open and distance learning, e-learning, action learning, learning on the job, ecc); in particolare formazione negli ambiti indicati dalla direttiva Ministeriale 170/2016 e precisamente: innovazione didattica e didattica digitale, didattica per competenze e competenze trasversali; sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media; didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti;
k. partecipazione a progetti e azioni inseriti in Programmi internazionali, comunitari, nazionali, regionali e locali ed accesso ai relativi finanziamenti e candidatura, presentazione e sostegno a progetti coerenti con gli obbiettivi;
l. consulenza e progettazione per l’accesso ad agevolazioni e finanziamenti nell’ambito di programmi comunitari, nazionali, regionali e locali;
m. interventi in partenariato con organismi internazionali, nazionali, regionali e locali;
n. cooperazione nazionale e internazionale;
o. progetti di qualità e sviluppo organizzativo nella Pubblica Amministrazione e Enti Locali;
p. tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e storico, comprese le biblioteche ed altri beni culturali;
q. tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
r. promozione delle pari opportunità e delle donne sul piano culturale, sociale, economico e passerelle di solidarietà per le fasce deboli sul mercato del lavoro;
s. commercio elettronico, web designer e internet marketing, studi grafici, nell’area sociale, equo e solidale;
t. automazione, innovazione tecnologica e servizi informatici e telematici;
u. ideazione produzione, stampa e diffusione, di testi, audio video, cd rom, software, ecc.;
v. organizzazione di seminari, congressi, convegni, mostre, tavole rotonde, meeting;
w. organizzazione, partecipazione a manifestazioni culturali, economiche, giuridiche e sociali;
x. studi, indagini e ricerche, ricerca scientifica, sociale, economica;
y. assistenza sociale, socio-sanitaria e beneficenza. L’Associazione può svolgere, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, a condizione che esse siano secondarie e strumentali, connesse alle precedenti e coerenti con le finalità dell’Associazione, e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L’Associazione può, altresì, raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale e attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso. L’associazione si dedicherà ad attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell’uomo, della cultura e della società, e utilizzare tali conoscenze per prevedere nuove applicazioni; potrà mettere a disposizione per ogni ricercatore una somma mensile pari ad almeno il doppio dell’assegno sociale, nonchè fondi da impegnare per le spese per il viaggio di ritorno nonché per la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari od, in alternativa, per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale. Potrà inoltre farsi carico delle spese connesse all’eventuale condizione di irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all’espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza.
Art. 3 – Associati e loro diritti e doveri
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dell’assenza di discriminazione tra le persone, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione. Il termine “Associati” indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione. Sono associati quelli che sottoscrivono il presente statuto e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell’organo amministrativo. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.8, del presente Statuto. Gli associati hanno il diritto di:
a. partecipare in Assemblea con diritto di voto diretto o per delega, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
c. svolgere il lavoro preventivamente concordato;
d. esaminare i libri sociali (libro degli associati, libro
dei verbali dell’assemblea, libro dei verbali del consiglio
direttivo). Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo, con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’associazione;
e. recedere dall’appartenenza all’associazione.
Gli associati hanno il dovere di:
a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b. adempiere, nel rispetto dello Statuto, in modo sollecito, collaborativo e secondo buona fede, agli obblighi derivanti dallo statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, tra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’associazione mediante il pagamento della quota associativa;
c. versare l’eventuale quota associativa e i contributi nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
d. a prestare il lavoro preventivamente concordato. La quota o contributo associativo è personale e oltre che non trasferibile non è mai rivalutabile.
Art. 4 – Ammissione degli Associati
1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
3. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
4. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto all’Organo amministrativo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda, oltre alle proprie generalità e al curriculum vitae et studiorum, deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
5. Sull’istanza si pronuncia l’Organo amministrativo con deliberazione motivata, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.
6. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
7. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento del
la comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
8. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art. 5 – Cause di cessazione del rapporto associativo
La qualifica di associato è a tempo indeterminato. La qualità di associato si perde per:
a. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione;
b. mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto.
L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
a. comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali, ovvero che sia inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato;
c. aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso.
Art. 6 – Volontari
L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari possono essere iscritti in apposito registro dei volontari.
Art. 7 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione: -l’Assemblea degli associati; -l’Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo; -il Presidente; -l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore; -l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 8 – Assemblea degli Associati
A) Funzioni
L’assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. L’assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente co
In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. È compito dell’Assemblea ordinaria:
a. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
b. approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
c. approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, se previsto e obbligatorio per legge;
d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
e. eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
f. eleggere e revocare l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;
g. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
h. approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
j. deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale o sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.
Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. È compito dell’Assemblea straordinaria:
a. deliberare sulle proposte di modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto;
b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
B) Convocazione
L’assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
a. ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea. L’assemblea è convocata per iscritto mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, sia di prima che di seconda convocazione oltre che gli argomenti all’ordine del giorno, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione
C) Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato. Gli associati che non sono iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. Ciascun associato esprime un solo voto. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell’associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. Il voto si esercita in modo palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
D) Svolgimento
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o in assenza anche di questo, dall’associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione. Il presidente dell’assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il presidente dell’assemblea può ammettere intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. L’Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
Art. 9 – Consiglio Direttivo
A) Funzioni
È l’organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo di:
a. assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
b. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c. redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d. redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, se previsto e obbligatorio per legge;
e. nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;
f. decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
g. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
h. decidere l’eventuale quota associativa annuale ed eventuali quote di ingresso, determinandone l’ammontare;
i. deliberare la convocazione dell’Assemblea;
j. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
k. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
l. curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
m. sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
n. consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazione ad ATI (Associazione Temporanee di Imprese), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
o. conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
p. promuovere e organizzare gli eventi associativi;
q. deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
r. compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniali riferiti o riferibili all’Associazione, tra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e provate e con la Pubblica Amministrazione;
s. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
t. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione;
u. compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi componenti il potere di compiere determinati atti o categorie di atti determinati in nome e per conto dell’Associazione. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
B) Composizione
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa e si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 7 (sette) determinato dall’assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 5 (cinque) esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo a quello in corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: -onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale; -professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; -indipendenza di interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’Associazione. Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, anche con eventuali funzioni di Tesoriere per la tenuta dei libri contabili dell’associazione.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea convocata dopo l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.
C) Funzionamento
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 4 (quattro) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell’Organo di controllo siano stati informati e non vi si oppongano. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell’Organo di controllo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accer
tamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
D) Doveri dell’ufficio
I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività
o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività. I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.
E) Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
La carica di Consigliere si perde per: a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione; c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui al precedente punto B); d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.5 del presente Statuto. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo
provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Art. 10 -Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinando il lavoro. Dura in carica 5 (cinque) esercizi ed è rieleggibile. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b. curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
d. convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. Il Presidente potrà altresì delegare il Vice Presidente all’espletamento di parte delle funzioni, con apposita e dettagliata delega. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente o assenza o di impedimento o di cessazione del Presidente, per qualsivoglia motivo, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
Art. 11 -Organo di controllo
A) Funzioni
Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
È compito dell’organo di controllo:
a. vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b. vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
c. esercitare il controllo contabile;
d. esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
e. attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
f. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, in tal caso l’organo di controllo deve essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti l’Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’Assemblea che approva il bilancio.
B) Composizione
Al di fuori dei casi in cui l’organo di controllo è obbligatorio, qualora l’associazione scelga comunque di nominarlo, il componente (in caso di organo monocratico) o almeno uno dei componenti (in caso di organo collegiale) deve essere un revisore legale iscritto nell’apposito registro. Nei casi in cui l’organo di controllo sia obbligatorio ai sensi dell’art.30, c.2, del Codice del Terzo settore, questo può essere: a) monocratico: in tal caso l’unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, cioè tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro; b) collegiale: l’Organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, in tal caso i predetti
requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei suoi componenti.In tal caso, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Esso nomina al proprio interno un Presidente. L’Organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. La scadenza dell’Organo di controllo può non coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra quinquennale. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo collegiale decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Art. 12 -Organo di revisione
L’organo di revisione, qualora nominato nei casi previsti dalla legge ovvero sia ritenuto opportuno dall’Assemblea, è formato da un unico componente iscritto al registro dei revisori legali dei conti, eletto dall’Assemblea,o una società di revisione iscritti nell’apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni e il suo componente è rieleggibile. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti. Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo di revisione decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea. Il componente dell’organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Art. 13 -Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
A) Composizione
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
Si compone di: a) un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero). Il Fondo di dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali. Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza; b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio.
B) Funzione
Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all’art.2. In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione,
fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività: -La corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; -La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale; -L’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale; -Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati
o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti fino al terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale; -La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.
C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l’Organo di controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare. Art. 14 -Bilancio L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. Il bilancio di esercizio è redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di controllo e/o dal revisore. Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo. Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti il Consiglio Direttivo, all’Organo di controllo, ai Dirigenti, nonché Associati.
Art. 15 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.16 -Libri sociali e registri
L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a. il libro degli associati;
b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari nel caso in cui svolgano la loro attività in modo non occasionale.
Art. 17 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.